Servizi fiscali

Il nostro obiettivo è offrire consulenza fiscale puntuale e professionale sempre al passo con i tempi.
Per dimostrare che siamo sempre a fianco dei nostri clienti e per agevolare al massimo le tempistiche necessarie, offriamo la possibilità di prenotare un appuntamento, anche online, oppure inviarci la documentazione necessaria in assoluta autonomia. Avete capito bene, semplicemente utilizzando il nostro assistente WhatsApp, potete accedere a tutta una serie di servizi appositamente pensati per velocizzare le procedure necessarie all’adempimento dei nostri servizi fiscali.

Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati.

Il modello 730 presenta diversi vantaggi. Principalmente, il contribuente otterrà il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga; se, invece, deve versare delle somme, queste verranno trattenute dalla retribuzione o dalla pensione direttamente
nella busta paga.

Già da qualche anno, ormai, è possibile avere il rimborso diretto dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, il contribuente fosse privo di Sostituto di imposta al momento della liquidazione (assenza di busta paga o disoccupazione).

Cosa posso scaricare?
Spese d’affitto, interessi passivi del mutuo, spese mediche, assicurazione, asilo nido, farmaci, spese mediche e veterinarie, fondi pensione, lavori di ristrutturazione, tasse scolastiche, universitarie…. Queste alcune delle spese che si possono scaricare, per se stessi o se sostenute in favore di familiari fiscalmente a carico, dal modello 730 ovvero con la dichiarazione dei redditi. La detrazione del 19% per le spese sostenute a partire dal 2020 spetta solo se il pagamento della spesa è sostenuto con SISTEMI TRACCIATI.

IMPORTANTE: per le spese sanitarie presenti già nella dichiarazione precompilata l’Agenzia delle Entrate non effettuerà più i controlli sui documenti. Potrai accettare l’importo proposto senza dover più giustificare la spesa con i documenti. Se l’importo proposto dall’Agenzia risultasse inferiore alle spese sanitarie sostenute l’Agenzia controllerà solo quelle non presenti nella precompilate che inserirai in aggiunta. Una documentazione abbastanza corposa, dunque, che se preparata prima ed in ordine farà trovare pronti all’appuntamento e faciliterà anche il lavoro per chi deve fare il Modello 730/2024, di seguito troverai il dettaglio con le specifiche.

Ricordati di conservare la documentazione relativa con il relativo modello 730 per 5 anni: l’amministrazione finanziaria può richiederlo.

Con il prelievo della tua dichiarazione precompilata il Caf ti aiuta a recuperare il massimo della detrazione per le spese sanitarie sostenute.
Se hai percepito Naspi, Cassa Integrazione, indennità INAIL non preoccuparti, il CUD lo preleviamo noi.

Il 30 settembre 2024 sarà l’ultimo giorno in cui i CAF potranno trasmettere i Modelli 730/2024, per poter ultimare le spedizioni verrà sospesa la procedura qualche giorno prima secondo un calendario ancora non stabilito suscettibile di proroghe da parte dell’Agenzia delle Entrate.

IMPORTANTE: RICORDATI DI CONSEGNARE O TRASMETTERE LA BUSTA DEL DATORE ATTUALE CHE SARÀ IL SOSTITUTO DI IMPOSTA ALL’OPERATORE CHE STA GESTENDO IL TUO 730 SE CAMBI DATORE DI LAVORO E NON HAI ANCORA RICEVUTO IL CONGUAGLIO RICORDATI DI COMUNICARLO TEMPESTIVAMENTE ALL’OPERATORE.

Per scaricare l’elenco dei documenti necessari clicca QUI (ALLEGATO 1 PDF) (ALLEGATO DESTINAZIONE 5PER MILLE ADE)

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Il Modello Redditi EX UNICO è utilizzabile dai contribuenti che devono presentare la dichiarazione dei redditi ma non hanno i requisiti per poter utilizzare il Modello 730. Devono utilizzare il modello Unico, i contribuenti che, nell’anno di riferimento della dichiarazione, hanno conseguito:

  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • redditi di lavoro autonomo;
  • redditi diversi (elencati nell’articolo 67 del Testo unico delle imposte sui redditi) non compresi fra quelli dichiarabili con il modello 730, plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate o da cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
  • redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiari;
  • redditi fondiari (dei fabbricati e dei terreni posseduti in Italia);
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro dipendente (inclusi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di pensione).

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata anche per conto di contribuenti deceduti, per i redditi prodotti in Italia.

Per scaricare l’elenco dei documenti necessari clicca QUI (ALLEGATO 2 PDF)

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L’ISEE è l’attestazione rilasciata dall’INPS, ormai da anni è lo strumento utilizzato per valutare chi può richiedere le prestazioni sociali agevolate erogate sulla base di specifici limiti economici. Nonostante questo c’è ancora molta confusione su cos’è l’ISEE.
La parola ISEE significa Indicatore della Situazione Economica Equivalente, viene rilasciato dall’INPS ed ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di richiesta. Questo comporta che ogni anno è necessario aggiornare la propria attestazione, pena la decadenza dei benefici richiesti.

L’ISEE è l’indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie.
L’utilità del modello ISEE è quella di consentire allo Stato di fotografare in maniera chiara e completa la situazione economica del dichiarante e del proprio nucleo familiare. Questo perché il calcolo del valore dell’indicatore non è effettuato soltanto sulla base dei redditi percepiti, ma tiene conto anche delle proprietà del nucleo in sede di richiesta, infatti, sarà necessario predisporre una serie di documenti ulteriori rispetto alla sola dichiarazione dei redditi.

Conti correnti, case di proprietà, così come auto e moto possedute sono alcune delle informazioni richieste per poter compilare la DSU, documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare.
Una volta compilata, la DSU viene trasmessa all’INPS che sulla base delle informazioni contenute e dei dati in proprio possesso effettuerà il calcolo del modello ISEE richiesto.
Il rilascio dell’attestazione non è immediato, ma necessario attendere circa 10 giorni lavorativi dal momento della richiesta.

QUANTI ISEE ESISTONO?

  • ISEE ORDINARIO: modello standard e completo di tutte le sezioni;
  • ISEE SOCIOSANITARIO: viene richiesto per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie come l’assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità e non autosufficienti;
  • ISEE Socio Sanitario Residenziale: per le prestazioni socio sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali come i ricoveri presso Residenze Socio Sanitarie Assistenziali (RSA, RSSA);
  • ISEE UNIVERSITARIO: necessario per gli studenti che voglio usufruire delle agevolazioni al diritto universitario;
  • ISEE MINORI: per tutte le prestazioni agevolate rivolte ai minori;
  • ISEE CORRENTE: si calcola quando si verifica un cambiamento significativo nella situazione patrimoniale del nucleo.

Per scaricare l’elenco dei documenti necessari clicca QUI (ALLEGATO 3 PDF) (ALLEGATO PATRIMONIO NETTOAZ) (ALLEGATO AUTOCERTIFICAZIONE STATO FAMIGLIA ANAGRAFICO)

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ISEE UNIVERSITARIO

Per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato, ai sensi della disciplina vigente, il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. Esempio: nel caso di richiesta di prestazioni universitarie, lo studente “fuori sede e non autonomo” ai soli fini delle prestazioni universitarie, viene “attratto” nel nucleo dei propri genitori, pur avendo diversa residenza. In tal caso, rileveranno anche i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti del nucleo dei genitori.
Quando uno studente risulta a carico?
Per il calcolo dell’ISEE Università, se lo studente risulta a carico dei genitori anche se ha la residenza diversa da quella del nucleo familiare, dovrà tenere conto anche “dei componenti del nucleo dei genitori dello studente e dei loro relativi redditi e patrimoni.”
Quando uno studente non risulta a carico?
Uno studente non viene fatto rientrare nel nucleo familiare dei genitori solo se ha entrambe le seguenti caratteristiche:
Se, al momento della domanda di prima iscrizione al corso di laurea, ha la residenza da almeno due anni al di fuori dell’unità abitativa della famiglia di origine e in un alloggio che non appartiene a nessun membro della sua famiglia di origine;
Se ha un’adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

ISEE CORRENTE

L’ISEE corrente è quella prestazione che permette di aggiornare il valore ISEE per tutti quei cittadini a cui è peggiorata la situazione lavorativa o economica rispetto a quella presentata nella certificazione precedente, quindi per poter elaborare l’ISEE corrente bisogna essere in possesso di un ISEE ordinario.
L’ISEE corrente aggiorna il valore dell’indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi agli ultimi dodici mesi.
Per accedere all’ISEE Corrente deve essersi verificata:
Una variazione dell’attività di lavoro autonomo o dipendente (o di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari, anche esenti IRPEF); in alternativa una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%.
Una diminuzione del patrimonio (mobiliare e/o immobiliare) del nucleo familiare di oltre il 20% rispetto a quello indicato nell’ISEE ordinario (di 2 anni prima).
L’ISEE Corrente pertanto si può ottenere sia per una perdita dell’attività lavorativa e/o reddituale sia per una perdita del patrimonio. In caso di riduzione dell’attività lavorativa e perdita patrimoniale, nell’ISEE corrente potranno essere inserite entrambe al fine di ottenere un ISEE corrente che evidenzi il disagio rispetto alle variabili economiche dei due anni precedenti inserite sulla DSU ordinaria (ISEE ordinario).
Il Modello ISEE Corrente ha validità di 6 mesi, salvo ulteriori variazioni: se in presenza di ISEE corrente valido, un componente trova nuova occupazione e/o fruisce di nuovi trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fine IRPEF, è necessario presentare nuovo ISEE corrente entro due mesi dall’inizio della variazione.
Per elaborare l’ISEE Corrente servono i seguenti documenti:
Certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa (lettera di licenziamento, chiusura partita IVA ecc.) o la variazione del trattamento (comunicazione con data e tipo di variazione);
Indicazione di quanto percepito nei 12 mesi precedenti alla presentazione dell’ISEE corrente (buste paga, certificazione lavoro autonomo) compresi i trattamenti assistenziali previdenziali e indennitari a qualunque titolo, percepiti da amministrazioni pubbliche, incluse le carte di debito assistenziali (es: Bonus percepiti, Reddito di cittadinanza, Assegni Familiari ecc.).
Per la perdita del patrimonio (mobiliare e immobiliare) occorre produrre al documentazione del patrimonio riferita al 31 dicembre dell’anno precedente, per i conti correnti deve essere comunicato saldo e giacenza media.

IMPORTANTE: possono richiedere l’ISEE Corrente solo coloro i quali abbiano richiesto con noi l’ISEE Ordinario.

Definito anche “modello unificato”, l’F24 permette al contribuente di pagare tutte le somme dovute, compensando con eventuali crediti.
I modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, DEVONO essere presentati esclusivamente per via telematica, attraverso i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. I soggetti titolari di partita IVA, tuttavia, hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
I contribuenti non titolari di partita Iva possono presentare il modello F24 per qualunque importo, se non vengono utilizzati crediti in compensazione, in forma cartacea presso gli sportelli di Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione.

Il pagamento online con F24 può essere effettuato, in via facoltativa, da qualunque contribuente titolare di conto corrente bancario o postale, che può provvedervi personalmente o tramite gli intermediari abilitati.

IMPORTANTE: sarà necessario fornire IBAN del conto corrente a te intestato/cointestato, ed autorizzarci all’addebito, almeno 5 giorni prima della scadenza.

Sempre più le famiglie hanno la necessità di chiedere aiuto a terze persone nello svolgimento delle mansioni domestiche/familiari.
È necessario instaurare un rapporto di lavoro che ne regoli e tuteli lo svolgimento.
L’obiettivo del servizio è offrire assistenza e consulenza alle famiglie per la gestione del rapporto di lavoro domestico: Colf, Badante, Baby Sitter.

Ti offriamo tutta l’assistenza di cui necessiti nel rispetto della normativa vigente garantendoti precisione, affidabilità e professionalità, il tutto a costi molto vantaggiosi.

Il servizio prevede:

  • Predisposizione del contratto di assunzione e/o lettera di assunzione nel rispetto del CCNL di riferimento e relativa comunicazione all’INPS;
  • Comunicazione di variazione e/o cessazione del rapporto di lavoro;
  • Elaborazione buste paga mensili;
  • Elaborazione del modello CU;
    Compilazione dei bollettini MAV trimestrali per il pagamento dei contributi previdenziali all’INPS;
  • Assistenza nella predisposizione e rilascio documentazione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per il datore di lavoro, accredito badante.

Il rapporto di lavoro va instaurato comunicandolo all’INPS almeno 24 ore prima del giorno che precede l’inizio del lavoro.

Per effettuare l’assunzione del rapporto di lavoro sono necessari i seguenti documenti:

Datore di lavoro Italiano e/o Comunitario:

  • Carta d’identità, Tessera sanitaria.
  • Dati relativi alla residenza, numero di telefono, mail.
  • Carta d’identità, Tessera sanitaria assistito se non coincidente con il Datore di lavoro.

Datore di lavoro extracomunitario:

  • Passaporto e/o carta d’identità, Tessera sanitaria.
  • Permesso o carta di soggiorno.
  • Ricevuta della raccomandata spedita in caso di rinnovo del permesso di soggiorno o carta di soggiorno.
  • Dati residenza, numero di telefono.
  • Carta d’identità, Tessera sanitaria assistito se non coincidente con il Datore di lavoro.

Colf/Badante Italiana e/o comunitaria:

  • Carta d’identità, Tessera sanitaria.
  • Dati relativi alla residenza, numero di telefono.


Colf /Badante extracomunitaria:

  • Carta d’identità/passaporto, tessera sanitaria.
  • Permesso o carta di soggiorno.
  • Ricevuta della raccomandata spedita in caso di primo rilascio del permesso o oppure in caso di rinnovo.
  • Dati residenza in Italia, numero di telefono.

Variazione e/o Cessazione
Anche la variazione e la cessazione del rapporto di lavoro vanno comunicati all’INPS entro un termine fissato dalla normativa vigente, in genere entro cinque giorni dall’evento.

Contributi Previdenziali
Il pagamento dei contributi trimestrali avviene tramite bollettino MAV. Le scadenze entro quale pagare i contributi trimestrali sono:

  • Primo trimestre (Gennaio/Marzo) dal 1° al 10 Aprile;
  • Secondo trimestre (Aprile/Giugno) dal 1° al 10 Luglio;
  • Terzo trimestre (Luglio/Settembre) dal 1° al 10 Ottobre;
  • Quarto trimestre (Ottobre/Dicembre) dal 1° al 10 Gennaio.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, i contributi devono essere pagati entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione.

Agevolazioni Fiscali
Il Datore di lavoro può usufruire, se assume una Colf e/o Badante delle seguenti agevolazioni:

  • Se assume una Colf o Badante può dedurre dal proprio reddito i contributi INPS versati nel corso dell’anno;
  • Se assume una Badante per assistere una persona non autosufficiente ha diritto, oltre alla deduzione dei contributi di cui al punto precedente a una ulteriore detrazione del 19% per un importo massimo di euro 2.100,00.

Il nostro CAF predisporrà la dichiarazione utile per usufruire delle agevolazioni Fiscali contenente l’importo dei contributi che possono essere dedotti e/o detratti in dichiarazione dei redditi in quanto non tutta la somma dei contributi pagati può essere oggetto di agevolazione ma solo la somma dei contributi a carico del Datore di lavoro.

NOVITÀ
Accreditamento dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona.
I servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona (di cui all’art.7 della l.r. 82/2009) erogati da soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo o da operatore individuale/badanti, possono chiedere l’accreditamento che attribuisce ai soggetti pubblici e privati l’idoneità ad erogare prestazioni sociali e socio sanitarie per conto degli enti pubblici competenti, e ha validità su tutto il territorio regionale (art. 2 l.r. 82/2009).

Per gli operatori individuali/badanti i requisiti richiesti fanno riferimento a:

  • dati anagrafici dell’operatore;
  • formazione ed esperienze in campo assistenziale. L’operatore è in possesso di un attestato di formazione in campo assistenziale o è in grado di dimostrare una esperienza professionale in campo assistenziale di almeno tre mesi o è attualmente in possesso di un rapporto di lavoro in campo assistenziale regolarmente iscritto all’Inps.

Ti verrà richiesta l’autorizzazione alla trasmissione mensile, a mezzo mail della busta paga, non sarà necessario recarti presso i nostri uffici, sarà necessario trasmettere le presenze l’ultimo giorno del mese.

Per scaricare l’elenco dei documenti necessari clicca QUI (ALLEGATO 4 PDF)

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Offriamo l’assistenza Fiscale e Contabile anche a Imprese, Professionisti e Lavoratori Autonomi per l’ Inizio dell’attività e la sua gestione.

I servizi che ti offriamo sono i seguenti:
1. Apertura, chiusura e variazione posizioni IVA, posizioni INPS, INAIL, ed altri Enti.
2. Tenuta della contabilità ordinaria, semplificata e redazione del bilancio d’esercizio.
3. Assistenza fiscale e dichiarativi per regime agevolato forfettario.
4. Redazione dichiarazioni tributarie e trasmissione telematica (Modello Unico, IVA, IRAP, 770 ecc.).
5. Predisposizione degli elenchi richiesti dalla normativa (Intrastat, etc.).
6. Ravvedimento operoso.
7. Pagamento telematico F24.
8. Adempimenti presso l’Agenzia delle Entrate, la Camera di Commercio e SUAP.
9. Visure camerali, richieste certificati e deposito bilanci.
10. Gestione delle paghe dei tuoi dipendenti.

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Il modello RED “serve a determinare il diritto del pensionato ad usufruire di tali prestazioni e l’importo delle stesse”. In sostanza, ogni anno l’ente previdenziale va a verificare se il pensionato che gode di determinate prestazioni ha ancora diritto ad usufruirne.

I principali Enti previdenziali che richiedono il modello RED sono Inps, Inpdad e Ipost.

Tra le prestazioni collegate al reddito figurano “le integrazioni al trattamento minimo, le maggiorazioni sociali sulle pensioni, le prestazioni per invalidità civile, trattamento di famiglia, incumulabiltà della pensione ai superstiti ed altre”.

La dichiarazione della situazione reddituale non deve essere presentata da tutti i pensionati, ma solo da coloro che hanno accesso a determinate prestazioni assistenziali (assegno sociale, di invalidità etc) la cui erogazione è legata al reddito, e coloro che non comunicano integralmente la situazione reddituale perché non hanno presentato la dichiarazione dei redditi (730/Unico) o perché hanno dei redditi influenti sulle prestazioni come quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, redditi di lavoro autonomo o prestazioni di collaborazioni, redditi da lavoro o pensione erogati all’estero, reddito di capitale e infine prestazioni assistenziali in denaro erogate dallo stato o da altri Enti Pubblici.

Documenti necessari:

  • La dichiarazione dei redditi del pensionato.
  • Il CUD rilasciato dal datore di lavoro se sono stati erogati arretrati di lavoro dipendente o trattamenti di fine rapporto.
  • La documentazione relativa a interessi bancari, postali, di BOT, CCT o altri titoli di Stato.
  • La documentazione relativa a eventuali redditi esenti (pensione di invalidità, di guerra, redditi esteri etc.

La stessa documentazione deve essere presentata se richiesto dall’INPS per il Coniuge e/o per gli altri familiari.

Il modello RED e i documenti presentati devono essere conservati dal pensionato per 10 anni.

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Sono modelli rivolti alle persone con invalidità parziale e totale, percettori di prestazioni soggette a verifica annuale da parte dell’INPS.
I modelli sono tre autocertificazioni contenenti diverse informazioni necessarie a definire l’importo delle prestazioni.

Modello ICRIC (Invalidità Civile RICovero) riguarda tutti gli invalidi civili in possesso di indennità di accompagnamento o di frequenza. Si tratta, di fatto, di un’autocertificazione da produrre in caso di eventuali ricoveri a fini riabilitativi i cui costi, con il modello così presentato, sono a totale carico dello Stato.

Modello ICLAV (Invalidità Civile Lavoro) per i titolari di assegno mensile in qualità di invalidi civili è necessario dichiarare l’esistenza di una eventuale attività lavorativa e l’importo di eventuali compensi ricevuti.

Modello ACCAS/PS (ACCertamento dei requisiti per ASsegno o Pensione Sociale): deve essere presentato dai titolari di assegno sociale e/o pensione sociale. Con questa autocertificazione si dichiara la permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia e, per i soli titolari di assegno sociale, anche la sussistenza dello stato di ricovero o meno in istituto.

I titolari di pensione o assegno sociale potrebbero infatti perdere il diritto nel caso di un prolungato soggiorno fuori dal territorio nazionale o di un ricovero gratuito in un istituto.

È bene ricordare che dichiarazioni errate o mendaci possono portare alla revoca del diritto alla prestazione.

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Devi locare un immobile e vuoi conoscere le agevolazioni fiscali e il regime di tassazione più vantaggioso?
Siamo a tua disposizione per assisterti passo passo in tutti gli adempimenti necessari.
Per redigere il contratto di locazione, calcolare le imposte dovute, trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate, registrare proroghe, risoluzioni anticipate, pagamento delle annualità successive alla prima e sulla scelta del tipo di tassazione, ordinaria o “cedolare secca”.

Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili, compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva, devono essere obbligatoriamente registrati dall’affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore) qualunque sia l’ammontare del canone pattuito.

Non c’è obbligo di registrazione per i contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno. La registrazione dei contratti di locazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza, se anteriore.

I nuovi contratti di locazione devono contenere una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, sull’attestazione della prestazione energetica dell’edificio (APE). La copia dell’APE deve essere, inoltre, allegata al contratto, fatta eccezione per i casi di locazione di singole unità immobiliari (Dl 145/2013).

L’IMPOSTA DI REGISTRO che grava sui contratti di locazione ordinari (senza opzione per la “cedolare secca”) è pari al 2% del canone annuo con un minimo di imposta pari ad euro 67,00; è inoltre dovuta l’imposta di bollo, variabile dal numero di pagine e di copie del contratto, con un minimo di 32,00 euro.

Nel caso di contratti agevolati l’imposta del 2% si calcola sul 70% del canone annuo. L’imposta di bollo è assolta per intero.

Nel caso dei contratti ordinari, sia a canone libero che agevolato, locatore e conduttore dovranno, entro 30 giorni dalla scadenza annuale del contratto, corrispondere l’imposta di registro del 2% sul canone annuale. A differenza della prima registrazione e della proroga, l’imposta da versare è pari al 2% qualunque sia il suo ammontare, senza essere ragguagliato all’imposta minima (67,00 euro).

I contratti agevolati, o a canone concordato, riguardano i contratti-tipo stipulati nelle 11 aree metropolitane (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia) e nei comuni con queste confinanti, nei Comuni Capoluogo di Provincia e nei Comuni definiti “ad alta densità abitativa” da una delibera del CIPE aggiornata a febbraio 2004. Il calcolo del canone concordato dipende da una serie di fattori oggettivi che dipendono dalla superficie, dalla posizione, dalla dotazione di particolari elementi costruttivi quali doppi vetri, impianto di riscaldamento autonomo, arredamento, ecc. e dai valori indicati nell’Accordo Territoriale siglato in ogni Comune ad alta densità abitativa dalle associazioni di categoria che tutelano, rispettivamente, gli interessi di proprietari immobiliari e inquilini.

La “CEDOLARE SECCA” è un regime fiscale facoltativo e consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali. Per i contratti per i quali si è optato per la “cedolare secca” non dovranno essere pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. L’opzione per la “cedolare secca” non sostituisce comunque l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.

L’opzione per “cedolare secca” può essere esercitata entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità, in presenza di un contratto ordinario, dandone comunicazione scritta (attraverso Raccomandata R/R) da inviare al Conduttore.

La scelta della cedolare implica la rinuncia da parte del locatore di chiedere l’aggiornamento del canone di locazione, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente. L’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.

È prevista un’aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate: nei comuni con carenze di disponibilità abitative, si tratta, in pratica delle 11 aree metropolitane citate in precedenza e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri Comuni capoluogo di Provincia; nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).
L’aliquota per questi contratti è pari al 10%.

Il Dl 47/2014 ha disposto, infine, che la stessa aliquota sia applicabile anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.

Se la registrazione è richiesta per via telematica, mediante i servizi telematici dell’Agenzia, il pagamento delle imposte, di registro e di bollo, è effettuato con addebito su c/c bancario o postale.

Documenti necessari per la registrazione di un nuovo contratto:

  • fotocopia del documento di identità e codice fiscale del Locatore/i;
  • fotocopia del documento di identità e codice fiscale del Conduttore/i;
  • estremi catastali dell’immobile/i da locatore (visura catastale) o atto (compravendita, donazione, dichiarazione di successione sentenza ecc) da cui si evincono gli estremi catastali dell’immobile da locare;
  • originale dell’Attestato della Prestazione Energetica (APE).

Documenti necessari per gli adempimenti successivi:

  • fotocopia del documento di identità e codice fiscale del Locatore/i;
  • fotocopia del documento di identità e codice fiscale del Conduttore/i;
  • copia del contratto di locazione.

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La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all’eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente, detto “De Cuius”.

La nuova dichiarazione va presentata telematicamente.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:

  • gli eredi, i chiamati all’eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o – non essendo nel possesso dei beni ereditari – chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali.
  • i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari.
  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta.
  • gli amministratori dell’eredità.
  • i curatori delle eredità giacenti.
  • gli esecutori testamentari.
  • i trustee.

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.

Contribuenti esonerati
Non c’è obbligo di dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e nel caso di assenza di beni immobili o diritti reali immobiliari, nel patrimonio del “De Cuius”.

Se il defunto risiedeva all’estero ma in precedenza aveva risieduto in Italia, la dichiarazione di successione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia di competenza ove era stata fissata l’ultima residenza italiana.

Imposta di SUCCESSIONE
Queste le aliquote di calcolo per eredi e legatari:

Coniugi e parenti in linea retta 4,00 %. Quota esente da imposta di successione per eredi in linea retta e coniuge € 1.000.000,00.
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta ed affini in linea collaterale fino al terzo grado 6,00%. Quota esente da imposta di successione per fratelli e sorelle € 100.000,00.
Altri soggetti 8,00 %.

Inoltre la quota esente da imposta di successione per portatori di handicap grave è pari a €.1.500.000,00 (non cumulabile con le esenzioni precedenti). Tali imposte vengono liquidate da Agenzia Entrate a seguito della presentazione della dichiarazione di successione.

Imposte IPOTECARIA E CATASTALE
Tali imposte colpiscono i beni immobili. L’imposta ipotecaria si calcola sul 2% del valore degli immobili (con un importo minimo pari a € 200,00) e l’imposta catastale si calcola sull’ 1% del valore degli immobili (minimo € 200,00). La legge 342/2000 ha esteso le cosiddette agevolazioni “prima casa” anche per le successioni e le donazioni, permettendo agli eredi di usufruirne in caso di successione: i requisiti sono stringenti e il loro possesso verrà verificato al momento dell’elaborazione della pratica stessa.

Il pagamento delle somme dovute e calcolate in autoliquidazione avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione – convenzionato con l’Agenzia delle Entrate – e intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica. Per questo, quando si compila la dichiarazione vanno indicati il codice Iban del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto corrente.

La voltura catastale
La voltura catastale permette l’aggiornamento degli atti conservati in catasto, sia del Catasto Terreni che del catasto Fabbricati.
La dichiarazione di successione telematica prevede la possibilità di richiedere contestualmente la volturazione dei beni caduti in successione: in questo caso i tributi collegati alla volturazione saranno autoliquidati contestualmente alle imposte dovute per gli immobili (ipocatastali).

La domanda di voltura, se non richiesta in sede di dichiarazione di successione, va presentata all’Agenzia delle Entrate – Territorio competente entro 30 giorni dalla registrazione dell’atto stesso. In tal caso i tributi verranno liquidati con modello F24.

La domanda di voltura, consente l’ aggiornamento degli intestatari catastali anche a seguito di ricongiungimento di usufrutto.

Scarica QUI il nostro promemoria sui documenti necessari per presentare la dichiarazione.

Documenti vari

Qui trovi alcuni dei moduli precompilati più utili per agevolarti nella richiesta dei servizi Caf e patronato

Autocertificazione frequentazione scolastica

Autocertificazione
Inps

Rinuncia
assegni familiari

Autocert. stato di famiglia e residenza all’atto del decesso
Patrimonio netto
per ISEE
Prestazioni a sostegno
del reddito

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