Servizi patronato
Il nostro obiettivo è offrire consulenza fiscale puntuale e professionale sempre al passo con i tempi.
Per dimostrare che siamo sempre a fianco dei nostri clienti e per agevolare al massimo le tempistiche necessarie, offriamo la possibilità di prenotare un appuntamento, anche online, oppure inviarci la documentazione necessaria in assoluta autonomia. Avete capito bene, semplicemente utilizzando il nostro assistente WhatsApp, potete accedere a tutta una serie di servizi appositamente pensati per velocizzare le procedure necessarie all’adempimento dei nostri servizi fiscali.
La Naspi (Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego) è una indennità mensile di disoccupazione, cioè un sostegno al reddito per i lavoratori che avevano un rapporto di lavoro subordinato e hanno perso involontariamente la propria occupazione.
La Naspi non spetta, salvo specifiche situazioni, ai lavoratori che si dimettono o che hanno interrotto il rapporto di lavoro con una risoluzione consensuale.
La Naspi spetta a:
- lavoratori dipendenti;
- apprendisti;
- soci lavoratori di cooperativa;
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
Non hanno diritto alla Naspi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (DIS-AGRICOLA).
Chi rientra tra le categorie sopra citate e ha perso involontariamente il lavoro, può chiedere la Naspi se possiede tutti i seguenti requisiti:
- è in stato di disoccupazione (cioè privo di lavoro e immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa);
- può far valere almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione.
La Naspi spetta anche alla lavoratrice che ha dato le dimissioni e convalidate presso Ispettorato del Lavoro durante il periodo di maternità (entro il 1° anno di vita del bambino) e in caso di dimissioni per giusta causa (ad esempio, in caso di mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali subite sul luogo di lavoro, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, mobbing, etc.).
In caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro la Naspi spetta solo se riconosciuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la Direzione territoriale del Lavoro, nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, oppure a seguito di rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 Km dalla propria residenza e/o raggiungibile in oltre 80 minuti con l’utilizzo dei mezzi pubblici.
Naspi: la domanda
Per ottenere la Naspi il lavoratore deve presentare la domanda entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, altrimenti perde il diritto.
La disoccupazione spetta a partire dall’8° giorno successivo alla fine del rapporto di lavoro, se la domanda di Naspi è presentata entro l’8° giorno, oppure dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, se inoltrata successivamente all’8° giorno.
Naspi: l’importo e la durata
La Naspi è calcolata in base alla retribuzione media percepita dal lavoratore negli ultimi 4 anni e per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contributi versati negli ultimi 4 anni (massimo 24 mesi).
Se la retribuzione media mensile è uguale o inferiore a un importo stabilito dalla legge e annualmente rivalutato sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo, la Naspi è pari al 75% della retribuzione stessa;
Se la retribuzione media mensile è superiore a un importo stabilito dalla legge e annualmente rivalutato sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo, la Naspi è pari al 75% di tale importo, sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e tale cifra.
L’importo si riduce del 3% ogni mese a partire dal 1° giorno del 6° mese di fruizione e a partire dal 1° giorno dell’8° mese di fruizione per i soggetti che abbiano compiuto il 55esimo anno di età alla data di presentazione della domanda.
La Naspi non può superare, in ogni caso, un importo mensile massimo, annualmente rivalutato sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo.
La Naspi è corrisposta mensilmente. Per il calcolo della durata non sono considerati i periodi contributivi per i quali sono già state riconosciute prestazioni di disoccupazione.
Naspi: quando si perde il diritto
Il lavoratore non ha più diritto alla Naspi nei seguenti casi:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- mancata regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti;
- mancata ricerca attiva di una occupazione e rifiuto di un’offerta di lavoro congrua;
- inizio di un’attività lavorativa subordinata senza aver provveduto, entro 30 giorni, alla comunicazione del reddito annuo previsto;
- inizio di un’attività lavorativa autonoma senza aver provveduto, entro 30 giorni, alla comunicazione del reddito annuo previsto;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento;
- accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità, (a meno che il lavoratore non scelga di continuare a prendere la Naspi, se risulta più conveniente).
Naspi e contributi
Per i periodi di Naspi è riconosciuta la contribuzione figurativa.
Naspi anticipata: incentivo all’autoimprenditorialità
Il lavoratore che ha diritto alla Naspi e vuole intraprendere un’attività di lavoro autonomo, avviare un’impresa individuale o associarsi in cooperativa può chiedere la liquidazione anticipata – in un’unica soluzione – dell’importo complessivo dell’indennità non ancora percepito.
Entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa (pena la perdita del diritto) è necessario presentare la domanda di anticipazione.
Il lavoratore è tenuto a restituire per intero l’anticipazione dell’indennità in caso di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo di disoccupazione.
L’erogazione anticipata non dà diritto alla contribuzione figurativa e all’assegno per il nucleo familiare.
Naspi: cosa succede quando si ha un nuovo lavoro a termine
Per il lavoratore che durante il periodo di fruizione della Naspi trova un nuovo lavoro con contratto a tempo determinato di durata inferiore o pari a 6 mesi, se il reddito annuo della nuova attività è superiore a 8.000 € oppure è inferiore ma non viene comunicato all’Inps per ottenere il cumulo parziale, la Naspi viene sospesa d’ufficio – sulla base delle comunicazioni obbligatorie – per la durata del rapporto di lavoro.
Al termine del contratto a tempo determinato la Naspi viene ripristinata d’ufficio e pagata per il periodo residuo.
Per il lavoratore che trova un nuovo lavoro con contratto a tempo determinato di durata inferiore, pari o superiore a 6 mesi, se il reddito annuo della nuova attività è inferiore a 8.000 € e viene comunicato all’Inps entro 30 giorni, la Naspi continuerà a essere corrisposta, seppur in misura ridotta.
Naspi: cosa succede quando si avvia un’attività autonoma
Il lavoratore che percepisce la Naspi e avvia un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, da cui prevede di ottenere un reddito inferiore al limite utile per la conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l’Inps entro 1 mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo presunto.
La Naspi verrà ridotta di un importo pari all’80% del reddito che il lavoratore prevede di produrre nel periodo che va dalla data di inizio dell’attività alla data di termine della Naspi oppure, se tale termine è antecedente, alla fine dell’anno. La riduzione è poi ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
La contribuzione obbligatoria versata in relazione all’attività da lavoro autonomo non dà luogo ad accredito di contributi sulla posizione assicurativa del lavoratore.
Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza prenota il tuo appuntamento.
Per scaricare l’elenco dei documenti necessari clicca QUI (ALLEGATO 1_PATRONATO_NASPI)
È la nuova misura economica, unica e stabile, che semplifica e sostituisce molte delle attuali agevolazioni per i figli a carico.
È rivolto a tutti. È universale perché tutti ne hanno diritto, indipendentemente dalla condizione lavorativa (occupati e disoccupati) e senza limite massimo di reddito.
È possibile fare richiesta, per ogni figlio a carico, dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni d’età.
Da marzo 2023, per tutte le famiglie che hanno già usufruito dell’assegno non sarà più necessario ripresentare la domanda per continuare a beneficiare della misura. L’assegno verrà corrisposto d’ufficio dall’Inps.
L’assegno è progressivo: ciò significa che l’importo dell’assegno cresce al diminuire del valore dell’ISEE.
Se decidi di non allegare l’ISEE quando fai domanda, puoi ricevere comunque l’importo minimo dall’Inps.
In alcuni casi sono previste delle maggiorazioni: per esempio, se hai un figlio a carico con disabilità o se sei una giovane madre.
Se ricevi il Reddito di cittadinanza, non devi fare domanda: riceverai l’assegno automaticamente dall’Inps.
Se viene presentata una domanda senza essere in possesso di una certificazione ISEE, l’Inps erogherà esclusivamente l’importo minimo previsto, indipendentemente dal reddito.
Per l’annualità 2024, ai fini della determinazione dell’importo della prestazione sulla base della corrispondente soglia ISEE è necessaria la presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) correttamente attestata. In assenza di ISEE, l’importo dell’AUU sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.
Verrà ricalcolato dal mese successivo alla presentazione dell’ISEE comprensivo di arretrati se l’ISEE verrà presentato entro e non oltre il 30 giugno.
L’assegno può essere chiesto entro 120 giorni dalla nascita di un nuovo figlio, dal 7° mese di gravidanza e per ogni figlio a carico fino ai 21 anni di età. Per i nuovi nati l’Assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza.
La domanda va presentata dopo la nascita, dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale.
Con la prima mensilità di Assegno saranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza.
La domanda può essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Su richiesta, l’assegno è riconosciuto in pari misura a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Anche i figli maggiorenni possono, in sostituzione dei loro genitori, presentare la domanda di assegno, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.
Per scaricare l’elenco dei documenti necessari clicca QUI (ALLEGATO 2_PATRONATO_AUU)
È una rendita economica vitalizia erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, che hanno:
- raggiunto l’età stabilita dalla legge;
- perfezionato l’anzianità contributiva e assicurativa richiesta;
- cessato il rapporto di lavoro se alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione.
Puoi avere tutte le informazioni che ti servono, sia che tu voglia sapere novità sul tuo stato pensionistico futuro sia che tu già percepisca l’assegno, sia che tu abbia già raggiunto il requisito e tu voglia fare richiesta.
RICORDATI DI PORTARE:
- documento di identità e codice fiscale anche del coniuge;
- codice fiscale dei figli se a carico;
- codice IBAN della banca o della posta;
- ultima dichiarazione dei redditi del richiedente e del coniuge (CUD, 730 o UNICO).
PENSIONE AI SUPERSTITI
È la prestazione che spetta al superstite del pensionato o del lavoratore e consiste in una percentuale della pensione in godimento (o di quella che sarebbe stata liquidata al momento del decesso).
Spetta al vedovo / vedova, anche se separati (o, in certi casi, divorziati), ai figli minorenni o maggiorenni inabili, (solo in certi casi a genitori o fratelli).
L’importo sarà liquidato in base ai redditi personali del richiedente.
RICORDATI DI PORTARE:
- documento d’identità e codice fiscale del richiedente;
- data e luogo di matrimonio;
- data e luogo del decesso ( certificato di morte);
- dati della pensione del deceduto (è sufficiente il codice fiscale del deceduto se non reperibili);
- codice IBAN della banca o della posta, intestato al richiedente;
- eventuale sentenza di separazione o di divorzio;
- redditi dell’anno in corso;
- certificato SS3 nel caso di maggiorenni inabili.
QUESTO SERVIZIO TI SERVIRÀ ANCHE PER:
- CALCOLO DEI SUPPLEMENTI
- RICOSTITUZIONI
- CONVENZIONI INTERNAZIONALI
- CONSULENZE PREVIDENZIALI
- VERSAMENTI VOLONTARI
- CALCOLI E VERIFICHE DI PROVVEDIMENTI
- RISCATTI E RICONGIUNGIMENTI
- VERIFICHE E RETTIFICHE DI POSIZIONI ASSICURATIVE
La persona affetta da una minorazione di tipo fisico, psichico o sensoriale, con una riduzione permanente della capacità lavorativa – che viene espressa in percentuale – di almeno 1/3 (33%), e il minorenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età possono ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile.
Si considerano invalidi anche gli ultra65enni che hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.
L’invalidità civile non riguarda gli invalidi per cause di lavoro, di guerra e di servizio, i ciechi e i sordi, che godono di benefici diversi.
Il riconoscimento dell’invalidità civile non è legato a requisiti contributivi specifici, che sono invece necessari per ottenere la pensione di inabilità da lavoro o l’assegno ordinario di invalidità.
Oltre ai cittadini italiani, se sono regolarmente residenti in Italia, hanno diritto all’invalidità civile anche:
- rifugiati;
- apolidi;
- cittadini della Repubblica di San Marino;
- cittadini dei Paesi Ue;
- stranieri di Paesi extra Ue con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
- stranieri regolarmente soggiornanti, titolari del permesso di soggiorno di almeno 1 anno.
Invalidità civile: i benefici
In base alla percentuale di invalidità civile riconosciuta o accertata dall’Inps, vengono riconosciuti differenti benefici:
- prestazioni protesiche e ortopediche;
- iscrizione nelle liste speciali per il collocamento mirato;
- esenzione dal ticket;
- assegno mensile;
- pensione di inabilità;
- indennità di accompagnamento;
- indennità di frequenza;
- assegno sociale.
Invalidità civile: i benefici economici
Assegno mensile per invalidità civile
L’assegno mensile per invalidità civile spetta a chi ha i seguenti requisiti:
- età compresa tra i 18 anni e l’età pensionabile aggiornata in base alla speranza di vita, al momento della presentazione della domanda;
- grado di invalidità non inferiore al 74% (invalidità parziale);
- reddito entro il limite stabilito annualmente dalla legge;
- non svolge attività lavorativa o svolge attività con reddito inferiore al limite previsto dalla legge.
L’assegno mensile per invalidità civile viene pagato per 13 mensilità.
L’assegno mensile è incompatibile con:
- pensioni dirette di invalidità erogate dall’assicurazione generale obbligatoria (Ago) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e ogni altra gestione pensionistica obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
- prestazioni dirette concesse a seguito di invalidità contratte per cause di lavoro, di guerra e servizio.
L’interessato può scegliere il trattamento più favorevole.
Pensione di inabilità lavorativa
La pensione di inabilità spetta a chi ha i seguenti requisiti:
- età compresa tra i 18 anni e l’età pensionabile aggiornata in base alla speranza di vita, al momento della presentazione della domanda;
- inabilità al lavoro totale e permanente del 100% (invalidità totale);
reddito entro il limite stabilito annualmente dalla legge.
La pensione viene pagata per 13 mensilità.
Indennità di accompagnamento
L’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totalmente inabili, che non sono in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o di svolgere gli atti quotidiani della vita e che hanno bisogno di assistenza continua.
L’indennità di accompagnamento viene riconosciuta senza considerare né il reddito posseduto dall’invalido né la sua età.
L’indennità di accompagnamento non spetta agli invalidi che:
- sono ricoverati gratuitamente in istituto;
- hanno un’indennità per invalidità contratta per causa di lavoro, di guerra o di servizio; in questo caso, l’interessato può scegliere il trattamento più favorevole.
L’indennità di accompagnamento viene pagata per 12 mensilità.
Indennità di frequenza: a chi spetta
L’indennità di frequenza è un beneficio economico che viene riconosciuto per il sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al 18° anno di età, con i seguenti requisiti:
- difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, oppure perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore, nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz;
- ricorso (continuo o periodico) a trattamenti riabilitativi o terapeutici, oppure frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, oppure centri di formazione/addestramento professionale;
- reddito (personale del bambino) entro il limite stabilito annualmente dalla legge.
Si ha diritto all’indennità di frequenza durante l’effettiva durata del trattamento o del corso e fino al mese successivo a quello di cessazione della frequenza (fino a un massimo di 12 mesi).
Assegno sociale
Per gli invalidi civili che raggiungono l’età pensionabile, aggiornata in base all’aspettativa di vita, la pensione di inabilità e l’assegno mensile vengono sostituiti dall’assegno sociale.
Collocamento mirato per disabili (legge 68/99): che cos’è e a chi spetta
Per gli invalidi civili con una percentuale di invalidità superiore al 45%, per i ciechi civili e i sordi, è previsto il collocamento mirato che ha l’obiettivo di assegnare ai disabili impieghi compatibili con le proprie necessità di salute e le proprie capacità lavorative.
L’accertamento delle condizioni di disabilità per accedere al collocamento mirato, può essere effettuato insieme a quello dell’invalidità civile, cecità o sordità, oppure – in un secondo momento – se si è già in possesso del verbale di riconoscimento dell’invalidità civile, senza bisogno del certificato medico.
Per scaricare l’elenco dei documenti necessari clicca QUI (ALLEGATO 3_PATRONATO_INVALIDITA CIVILE ACCOMPAGNO & INDENNITA FREQUENZA)
Per scaricare l’elenco dei documenti necessari clicca QUI (ALLEGATO 4_PATRONATO_INABILITA’ LAVORATIVA)
In alternativa, esiste anche la possibilità di utilizzare la visita agli atti, cioè inviare all’Inps, tramite un’apposita procedura informatica, la documentazione sanitaria. La commissione medica, sulla base della documentazione inviata, potrà pronunciarsi con l’emissione di un verbale agli atti oppure, se la documentazione viene ritenuta insufficiente o incompleta, potrà convocare a visita diretta l’interessato.
Alla fine dell’iter sanitario, l’Inps invia al richiedente il verbale relativo all’esito degli accertamenti.
Il congedo di maternità obbligatorio è un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza, per un periodo complessivo di 5, solitamente 2 prima della data presunta parto e 3 dopo la data della nascita del bambino.
La lavoratrice puo’ avvalersi della flessibilità che le puo’ permettere di usufruire dei 5 mesi di maternità obbligatoria dopo la data presunta parto, previa certificazione medica del medico aziendale che indica la non esistenza di controindicazioni.
La domanda di Maternità Obbligatoria INPS è riservata a tutte le lavoratrici in stato di gravidanza ed in particolare:
- lavoratrici dipendenti assicurate presso l’inps;
- le lavoratrici agricole a tempo indeterminato e determinato;
- apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti aventi un rapporto di lavoro in corso alla data di inizio del congedo;
- le lavoratrici a domicilio;
- le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari;
- le lavoratrici LSU O APU.
La prestazione può essere richiesta anche da disoccupate e sospese se ricorre una delle seguenti condizioni:
- il congedo di maternità sia iniziato entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro;
- il congedo di maternità sia iniziato oltre i predetti 60 giorni, ma sussiste il diritto all’indennità di disoccupazione, alla mobilità oppure alla cassa integrazione
Indennità di Maternità Obbligatoria INPS quali sono gli Importi previsti?
Durante il congedo di maternità obbligatoria INPS si potrà fruire di un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera.
Per richiedere l’indennità di maternità obbligatoria sono necessari i seguenti documenti:
- documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente;
- busta paga del datore di lavoro;
- copia del certificato di gravidanza telematico con data presunta del parto;
- se astensione obbligatoria anticipata/posticipata relativa lettera di autorizzazione rilasciata da Asl o Dtl (lavoro a rischio);
- se colf, bollettini ultimo anno o semestre;
- se richiede flessibilità certificato medico aziendale che indica la non esistenza di controindicazioni;
- numero del codice iban conto corrente (solo se a pagamento diretto).
Per scaricare l’elenco dei documenti necessari clicca QUI (ALLEGATO 5_PATRONATO_MATERNITA OBBLIGATORIA)
Nei primi 12 anni di vita del bambino ciascun genitore può astenersi facoltativamente dal lavoro, grazie al congedo parentale. Per ogni bambino, il limite complessivo dei congedi usati da entrambi i genitori è di 10 mesi (o 11 a determinate condizioni).
Il diritto al congedo parentale spetta, secondo il quadro normativo, come segue:
- alla lavoratrice madre spetta un periodo di 3 mesi indennizzato al 30% sino al compimento del dodicesimo anno d’età del figlio o 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. L’indennità è elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione (per gli anni successivi al 2024 un mese sarà indennizzato all’80% e un mese al 60%);
- al lavoratore padre spetta un periodo di 3 mesi al 30% sino al compimento del dodicesimo anno d’età del figlio o 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. L’indennità è elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione (per gli anni successivi al 2024 un mese sarà indennizzato all’80% e un mese al 60%);
- un ulteriore periodo di 3 mesi può essere riconosciuto in via alternativa alla madre o al padre e sarà indennizzato al 30% della retribuzione fino ai 12 anni di età del figlio o 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Attenzione: la misura si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.
Il periodo di congedo deve essere comunicato al datore di lavoro (secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi) con un preavviso di almeno 5 giorni, (indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo) e all’Inps prima dell’inizio dell’assenza.
Il congedo parentale può essere utilizzato anche a ore, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o aziendale.
In caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, è possibile, per ciascun genitore, utilizzare il congedo parentale a ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo parentale.
Per il congedo parentale a ore il preavviso deve essere dato al datore di lavoro 2 giorni prima.
Per scaricare l’elenco dei documenti necessari clicca QUI (ALLEGATO 6_PATRONATO_CONGEDO PARENTALE)
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